MIT UCO: cos'è l'Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti
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Direttore: Alessandro Plateroti

MIT UCO: cos’è l’Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti

MIT UCO

L’Ufficio gestisce le richieste di duplicato della patente di guida (tranne per i casi di semplice deterioramento) a patto che questa risulti duplicabile.

Quando una patente di guida viene smarrita o rubata è necessario richiederne il duplicato, dopo aver sporto denuncia di furto o smarrimento presso gli organi di polizia. Sul fronte delle patenti duplicate, di fianco alla data di rilascio della licenza, compare una sigla, l’acronimo MIT UCO, che sta per Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Centrale Operativo. Di seguito, vediamo di cosa si tratta.

MIT UCO cos’è e di cosa si occupa

L’Ufficio Centrale Operativo ha sede a Roma, presso il Ministero dei Trasporti (M.I.T.); in buona sostanza, è l’ufficio che si occupa di emettere i duplicati delle patenti di guida, fatta eccezione per alcuni casi particolari. La procedura per ottenere il documento è stata semplificata da un provvedimento, un decreto dirigenziale del MIT, entrato in vigore il 29 settembre 2011. In precedenza, infatti, la richiesta di duplicato veniva inoltrata all’U.C.O. dagli organi di polizia; l’Ufficio, una volta verificato che la patente fosse duplicabile, procedeva all’invio del documento direttamente presso il domicilio del richiedente.

Con il decreto del 2011, la prassi è cambiata: fatta la denuncia, ci si può rivolgere ad un ufficio della Motorizzazione Civile o ad uno studio di consulenza per pratiche automobilistiche (le cosiddette ‘agenzie pratiche auto’) e presentare richiesta di duplicato allegando la denuncia di furto o smarrimento della patente – a patto che l’Ufficio Centrale Operativo non abbia già provveduto a stampare il duplicato della licenza di guida. Ad ogni modo, nel caso in cui quest’ultima venisse ritrovata, dopo aver inoltrato la richiesta di duplicato, il soggetto intestatario della stessa ha il compito di distruggerla.

Quando l’U.C.O. non può intervenire

Esiste un caso in cui, per ottenere un duplicato patente, la procedura non passa dal MIT UCO ma direttamente dalla Motorizzazione Civile. Si tratta di quello in cui il documento risulta ‘non duplicabile’. In genere, quando si va a sporgere denuncia di furto o smarrimento, gli organi di polizia verificano se la patente è duplicabile oppure no. Cosa significa? In gergo tecnico, una patente è duplicabile se risulta ‘meccanizzata’, ovvero è inserita nell’archivio nazionale dei soggetti abilitati alla guida. Una patente è ‘non duplicabile’ se in archivio non è possibile recuperare il numero di identificativo, la data di scadenza o sussistono impedimenti di altro genere. In alternativa, si può procedere a questo genere di verifica in prima persona utilizzando il sito del portale dell’Automobilista: una volta effettuata la registrazione, basta accedere alla sezione “verifica duplicabilità patente” all’interno del menù “accesso ai servizi”.

Anche se quest’operazione di controllo viene effettuata dall’Ufficio Centrale Operativo, per ottenere il rilascio di una patente non duplicabile è necessario rivolgersi direttamente alla Motorizzazione; inoltre, l’U.C.O. non gestisce le richieste di duplicato per patenti deteriorate; infatti, come si legge sul sito ufficiale della Polizia di Stato, “in casi particolari, come il deterioramento della patente, non si può usufruire della procedura semplificata, ma bisogna rivolgersi agli uffici della Motorizzazione”.

MIT UCO
Fonte foto: pixabay.com/it/photos/stampa-digitale-camionista-km-1198857/

Il significato MIT-UCO sulla patente

Sulla parte frontale di una patente di guida rilasciata dall’Ufficio Centrale Operativo in quanto duplicato di un documento smarrito o rubato compare, come detto, la sigla MIT-UCO. Nello specifico, si trova al quarto rigo – precisamente dopo la lettera 4c., quella che indica l’ufficio che ha rilasciato la patente – della griglia numerata che contiene tutte le informazioni relative al documento (cognome, nome, data e luogo di nascita dell’intestatario). Sulle patenti ‘normali’, invece, in luogo della sigla dell’Ufficio Centrale Operativo si trova l’acronimo della Motorizzazione Civile (MC o MCTC) seguito dalla sigla della provincia.

La “Patente UCO” ha una sigla diversa dalle altre

Inoltre, su questo tipo di patenti, al rigo cinque, la sigla alfanumerica (ovvero il numero identificativo della patente) si presenta in maniera differente rispetto a quelle standard; in genere, infatti, le prime due lettere identificano la provincia in cui è stata rilasciata la patente mentre nel caso di un duplicato emesso dall’U.C.O., la sequenza di lettere e numeri viene preceduta dalla lettera ‘U’ a segnalare che si tratta di una patente duplicata.

Come chiedere e ottenere il duplicato della patente

Sono tre i casi in cui si può richiedere un duplicato della patente di guida: furto, smarrimento e deterioramento.
Nei primi due, la richiesta è obbligatoria poiché la normativa vigente in Italia non consente la guida di veicoli a motore senza patente; nel caso in cui la licenza di guida sia semplicemente rovinata, non è strettamente necessario farne un duplicato. A meno che alcune informazioni salienti non siano più chiaramente visibili: in questo caso possiamo rivolgerci all’UCO. La patente va richiesta seguendo una procedura precisa.

Come richiedere un duplicato della patente all’UCO

La procedura è molto semplice: per i casi di furto o smarrimento, la prima cosa da fare è sporgere denuncia presso gli organi di polizia entro 48 ore. Al momento della presentazione della stessa, l’agente che prende in carico la pratica verifica se la patente è duplicabile oppure no. Se lo è, bisogna consegnare all’organo di polizia due foto formato tessera; il duplicato verrà recapitato tramite posta assicurata all’indirizzo dell’intestatario, il quale dovrà corrispondere al postino una cifra pari a 10.20 euro. In attesa della consegna della nuova patente, l’organo di polizia rilascia un permesso provvisorio – valido fino al ricevimento del duplicato – che consente all’intestatario di circolare solo in Italia.

Chi rilascia la patente se non è duplicabile?

Se, invece, la patente non è duplicabile, è necessario inoltrare la richiesta alla Motorizzazione Civile. In questo caso bisogna produrre una documentazione specifica: domanda di duplicato tramite modello TT 2112 (reperibile presso gli sportelli di un qualsiasi ufficio della Motorizzazione o scaricabile online dal portale dell’Automobilista dalla sezione ‘modulistica’); denuncia di smarrimento presentata presso organo di polizia, la ricevuta che attesta il versamento da 10.20 euro sul conto corrente n. 9001, due foto formato tessera – delle quali una deve essere autenticata -, documento di identità valido (in originale e in fotocopia) e l’originale del permesso provvisorio di guida.

Qualora la richiesta venga effettuata da una persona delegata, la documentazione di cui sopra va integrata con una delega in carta semplice firmata dalla persona titolare della domanda, un documento di identità del delegato (in originale) e una copia del documento del delegante.

Fonte immagine: https://pixabay.com/it/stampa-digitale-camionista-km-1198858/

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